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Statuto
ART. 1
Le organizzazioni riunite all’interno del “ Forum Nazionale dei Giovani” sottoscrivono il presente statuto al fine di promuovere l’allegato manifesto, dando vita ad una associazione, che mantiene la denominazione “Forum Nazionale dei Giovani”, di seguito anche “Forum, o “FNG”, avente sede legale a Roma, temporaneamente in via….e durata illimitata.

ART.2
Le organizzazioni aderenti si impegnano a partecipare attivamente al funzionamento del Forum, osservandone lo statuto, i regolamenti e ogni altra deliberazione, e a garantire il sostegno operativo ed economico secondo le modalità di cui ai punti successivi.
ART. 3
Le organizzazioni che si associano dichiarano implicitamente di aderire all’allegato manifesto del “Forum Nazionale dei Giovani”.

ART.4
Esse si impegnano inoltre a favorire, tramite l’attività e l’azione del “FNG”, la costituzione di Forum, Consigli e Consulte regionali, provinciali, territoriali e comunali dei giovani, che abbiano le stesse finalità e obiettivi del “FNG” e che siano improntati agli stessi principi

ART. 5
Il Forum non ha finalità di lucro.

ART. 6
Le organizzazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani si impegnano inoltre a sostenere la collaborazione tra i Forum, i Consigli e le Consulte attive sul territorio italiano e le strutture analoghe presenti in altri paesi del mondo, con particolare riferimento allo Youth European Forum (EYF) che attualmente ha sede a Bruxelles. Il Forum può stipulare accordi, collaborazioni, intese, consorzi e partnership con associazioni, enti e istituzioni italiane ed estere.

ART. 7
Possono associarsi all’FNG associazioni, federazioni, organizzazioni, organismi e coordinamenti di organismi, nel presente statuto definite semplicemente organizzazioni, costituiti da almeno 12 mesi e dotati di statuto regolarmente registrato e/o autenticato, che svolgono la loro attività su tutto il territorio nazionale e che siano presenti in almeno 5 regioni. Concorrono al raggiungimento di questa cifra anche le Province Autonome. Sono membri di diritto le organizzazioni fondatrici; i forum, le consulte e i consigli regionali dei giovani, laddove istituiti, e il presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, salvo rinuncia.

ART.8
Costituiscono elementi ostativi all’iscrizione:
a) la mancanza di una base associativa di almeno 300 iscritti, fatta salva la possibilità del collegio dei garanti d’intesa con il direttivo, di accettare la richiesta d’iscrizione di organizzazioni che documentino almeno due anni di attività in favore dei giovani e delle politiche giovanili su scala nazionale. In quest’ultimo caso il direttivo e il collegio dei garanti, riuniti in seduta comune, propongono alla prima assemblea utile l’accettazione dell’iscrizione come soci ordinari, o come osservatori, cioè senza diritto di voto attivo.
b) lo scopo di lucro
c) la presenza di una quota di iscritti con meno di 35 anni di età inferiore al 70% del totale
d) la palese incompatibilità con i principi esposti nel manifesto del Forum.

ART. 9
Le organizzazioni sostengono i costi di funzionamento del FNG tramite il versamento di quote annuali con le modalità previste dal regolamento e secondo i seguenti criteri:
a) una unità di contribuzione per le organizzazioni che abbiano fino a 1000 iscritti e per le organizzazioni che rientrino nella deroga di cui all’articolo 8, paragrafo a.
b) due unità di contribuzione per le organizzazioni che abbiano fino a 10.000 iscritti
c) tre unità di contribuzione per le organizzazioni che abbiano più di 10.000 iscritti.
Resta salva la possibilità di ogni organizzazione di versare quote superiori a quelle stabilite, o di effettuare lasciti e donazioni. Le unità di contribuzione che competono a ciascuna organizzazione e il permanere della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente statuto, nonché il numero di delegati che possono essere espressi al Congresso del Forum, vengono verificati periodicamente dal Collegio dei garanti.

ART. 10
Sono organi del Forum:
a) Il Congresso nazionale
b) L’Assemblea
c) Il Consiglio direttivo
d) Il Portavoce
e) Il Segretario organizzativo
f) Il Tesoriere
g) Il Collegio dei garanti
h) Il Collegio dei revisori

ART. 11
Il Congresso nazionale si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo una volta ogni due anni, ed ogni qualvolta si renda necessario ai sensi del presente statuto, per eleggere il Consiglio direttivo sulla base dei programmi che vengono illustrati dai candidati.
E’ formato dai delegati di tutte le organizzazioni aderenti al Forum Nazionale dei Giovani nella misura di:
a) Un delegato per le organizzazioni che abbiano fino a 1.000 iscritti.
b) Due delegati per le organizzazioni che abbiano fino a 10.000 iscritti.
c) Tre delegati per le organizzazioni che abbiano più di 10.000 iscritti.
Ogni delegato esprime un voto.
Con votazioni a scrutinio segreto il Congresso nazionale elegge il Portavoce e il Consiglio direttivo.

ART. 12
L’assemblea propone, discute e stabilisce le linee politiche e di indirizzo del Forum.
Elegge il Tesoriere, il Collegio dei garanti e il Collegio dei revisori.
Approva il bilancio preventivo e consultivo annuale e la fissazione dell’unità di contribuzione di cui agli articoli 9 e 21.
Si riunisce in via ordinaria almeno ogni 6 mesi ed è convocata dal Portavoce, o dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, o da 1/3 dell’Assemblea medesima mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
Spetta inoltre all' Assemblea, la modifica del presente statuto e del regolamento per le votazioni interne all’FNG con maggioranza dei 2/3 dei componenti. La stessa maggioranza è richiesta per l’accettazione delle iscrizioni proposte ai sensi della deroga contenuta nell’art.8, paragrafo a.

ART. 13
Partecipano all’Assemblea e al Congresso nazionale con diritto di voto i/le rappresentanti legali o loro delegati di tutte le organizzazioni che hanno sottoscritto, mediante la loro iscrizione, il presente statuto almeno 30 giorni prima della convocazione e che soddisfino i requisiti richiesti, purché in regola con il pagamento delle quote annuali. Partecipano senza diritto di voto gli osservatori.

ART. 14
Tutte le votazioni all’interno del Forum Nazionale dei Giovani, ed espressamente quelle dell’Assemblea, si assumono sulla base del principio: una testa, un voto. Volendo con ciò significare che ad ogni organizzazione spetta un solo voto, fatta eccezione per l’elezione del Portavoce e del Consiglio Direttivo da parte del Congresso nazionale, che avviene con voto ponderato secondo quanto stabilito nell’articolo 11 del presente statuto.

ART. 15
Il Congresso Nazionale è presieduto da un ufficio di presidenza composto dal Portavoce in carica e quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo d’intesa con il Collegio dei garanti.

ART. 16
L' Assemblea è presieduta dal Portavoce, o in sua assenza dal Segretario Organizzativo.

ART. 17
Nel caso in cui all'ordine del giorno siano previste mozioni di sfiducia la riunione dell' Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei componenti.

ART. 18
Sono osservatori le organizzazioni che:
a) Pur avendo richiesto l’adesione al Forum nazionale dei giovani non soddisfino i requisiti richiesti dal presente statuto, ma vengano riconosciute tali dal Consiglio direttivo.
b) Le organizzazioni non in regola con il pagamento delle quote.
c) Le organizzazioni che dopo esplicita richiesta al Consiglio direttivo o al Collegio dei garanti, vengano invitate a partecipare ai lavori del Forum Nazionale dei Giovani.
Tali organizzazioni pur partecipando ai lavori del FNG non hanno diritto di voto attivo.

ART. 19
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 anni. E’ composto dal Portavoce e da 8 consiglieri eletti in maniera tale da rappresentare il più possibile al proprio interno, in maniera diretta o indiretta, tutte le organizzazioni di cui all’articolo 9, nel rispetto delle minoranze.

ART. 20
Nessuna organizzazione può avere più di un componente all’interno del Consiglio Direttivo, del Collegio dei garanti e dei revisori, né esprimere più di un voto in assemblea, nemmeno tramite organizzazioni di secondo livello, federate, consociate, o comunque rispondenti alla stessa gerarchia, pena la decadenza del/dei candidato/i eletto/i più anziano/i e la sua/loro sostituzione con altrettanti candidati non eletti che seguono in graduatoria.

ART. 21
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Portavoce, o dalla maggioranza dei suoi componenti, almeno una volta ogni sei mesi, ed è presieduto dal Portavoce, o, in sua assenza, dal Segretario organizzativo, attua i documenti programmatici e le mozioni illustrate dall’Assemblea, ed in particolare: Approva e modifica i regolamenti interni, ad eccezione di quanto previsto dall’art.21. Nomina il Segretario organizzativo. Surroga i membri del Consiglio direttivo che siano nel corso del mandato dimissionari o decaduti fino a un massimo di 3. Istituisce Commissioni tematiche nominandone i responsabili. Propone all’Assemblea la fissazione delle unità di contribuzione associative annuali. Delibera a maggioranza dei componenti l’accettazione delle iscrizioni e a maggioranza dei 2/3 l'esclusione delle organizzazioni aderenti per palesi violazioni statutarie e/o altre gravi motivazioni che devono essere documentate e contro le quali è ammesso ricorso al Collegio dei garanti. Può deliberare con maggioranza dei 2/3 e su proposta scritta del Collegio dei garanti, anche in deroga agli articoli 7 e 8, l’accettazione della richiesta di iscrizione di un’organizzazione che pur non soddisfacendo i requisiti richiesti dal presente statuto, venga considerata di particolare interesse per la promozione delle politiche giovanili su scala nazionale o internazionale, indicandone i delegati da esprimere al Congresso nazionale di cui all’articolo 11 e conseguentemente l’entità della quota annuale di cui all’articolo 9.

ART. 22
I membri del Consiglio direttivo e il Portavoce sono rieleggibili per un totale di due mandati e comunque non oltre il compimento dei 35 anni di età.

ART. 23
Il Portavoce attua le deliberazioni del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell’associazione disgiuntamente al Tesoriere, e ne cura l’ordinaria amministrazione d’intesa con il Segretario organizzativo.

ART. 24
Il Portavoce rappresenta il Forum Nazionale dei Giovani nelle occasioni pubbliche, dibattiti, incontri, seminari e nei rapporti istituzionali e non, salva diversa indicazione da parte del Consiglio direttivo.

ART. 25
Il Segretario organizzativo dura in carica 2 anni. Supporta l’attività del Portavoce, occupandosi in particolare della gestione amministrativa dell’FNG d’intesa con il Tesoriere. E’ titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della L.675/96, cura le adesioni all’FNG, e ogni altro aspetto organizzativo così come demandatogli dal Consiglio Direttivo.

ART. 26
Al Tesoriere spetta la gestione e l’amministrazione, d’intesa con il Segretario organizzativo, delle entrate e delle uscite. Predispone un bilancio preventivo e un bilancio conclusivo entro il 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all’approvazione del Collegio dei revisori e successivamente dell’Assemblea.

ART. 27
Il Tesoriere ha la titolarità dei conti correnti dell’associazione e ne dispone secondo le indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, informando il Portavoce e il Segretario organizzativo, anche via email, di ogni entrata e uscita.

ART. 28
Il Collegio dei revisori dura in carica 3 anni, è formato da un Presidente e da due componenti eletti dall’Assemblea insieme al Collegio dei garanti. Esso controlla la regolare tenuta della contabilità da parte del Tesoriere e relaziona all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

ART. 29
Il Collegio dei garanti dura in carica 3 anni, è formato da un Presidente e da due componenti. Viene eletto dall'Assemblea tra persone di riconosciuto prestigio e indipendenza. Ad esso sono rimesse le controversie che dovessero nascere sull'interpretazione del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni e su tutte le questioni che avessero ad insorgere tra le organizzazioni, gli aspiranti soci e gli organi del "Forum". Il Collegio decide a maggioranza dei componenti, senza formalità di procedure e le sue decisioni sono inappellabili. D’intesa con il Direttivo, in seduta comune, decide sull’accettazione delle richieste di iscrizione in deroga al presente statuto, come stabilito negli articoli 8 e 21. Verifica periodicamente la permanenza dei requisiti di ciascuna organizzazione riferendone al Consiglio Direttivo.

ART. 30
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento all’ordinamento nazionale e alle regole di funzionamento dello Youth Forum con sede a Bruxelles. In ogni caso, in via risolutiva, fanno fede le norme del vigente Codice civile.